Giorgio Agamben, Stato di eccezione e stato di emergenza

Stato di eccezione e stato di emergenza

Un giurista di cui un tempo avevo qualche stima, in un articolo appena pubblicato su un giornale allineato, cerca di giustificare con argomenti che vorrebbero essere giuridici lo stato di eccezione per l’ennesima volta dichiarato dal governo. Riprendendo senza confessarlo la distinzione schmittiana fra dittatura commissaria, che ha lo scopo di conservare o restaurare la costituzione vigente, e dittatura sovrana che mira invece a istaurare un nuovo ordine, il giurista distingue fra emergenza e eccezione (o, come sarebbe più preciso, fra stato di emergenza e stato di eccezione). L’argomentazione in realtà non ha alcuna base nel diritto, dal momento che nessuna costituzione può prevedere il suo legittimo sovvertimento. Per questo a ragione nel suo scritto sulla Teologia politica, che contiene la famosa definizione del sovrano come colui «che decide sullo stato di eccezione», Schmitt parla semplicemente di Ausnahmezustand, «stato di eccezione», che nella dottrina tedesca e anche fuori di questa si è imposto come termine tecnico per definire questa terra di nessuno fra l’ordine giuridico e il fatto politico e fra la legge e la sua sospensione.
Ricalcando la prima distinzione schmittiana, il giurista afferma che l’emergenza è conservativa, mentre l’eccezione è innovativa. «All’emergenza si ricorre per rientrare quanto più presto è possibile nella normalità, all’eccezione si ricorre invece per infrangere la regola e imporre un nuovo ordine». Lo stato di emergenza «presuppone la stabilità di un sistema», «l’eccezione, al contrario, il suo disfacimento che apre la strada a un sistema diverso».
La distinzione è, secondo ogni evidenza, politica e sociologica e rimanda a un giudizio di valutazione personale sullo stato di fatto del sistema in questione, sulla sua stabilità o sul suo disfacimento e sulle intenzioni di coloro che hanno il potere di decretare una sospensione della legge che, dal punto di vista giuridico, è sostanzialmente identica, perché si risolve nei due casi nella pura e semplice sospensione delle garanzie costituzionali. Quali che siano i suoi scopi, che nessuno può pretendere di valutare con certezza, lo stato di eccezione è uno solo e, una volta dichiarato, non si prevede alcuna istanza che abbia il potere di verificare la realtà o la gravità delle condizioni che lo hanno determinato. Non è un caso che il giurista debba scrivere a un certo punto: «Che oggi si sia di fronte a un’emergenza sanitaria a me pare indubitabile». Un giudizio soggettivo, emanato curiosamente da qualcuno che non può rivendicare alcuna autorità medica, e al quale è possibile opporne altri certamente più autorevoli, tanto più che egli ammette che «dalla comunità scientifica provengono voci discordanti», e che quindi a deciderne è in ultima istanza chi ha il potere di decretare l’emergenza. Lo stato di emergenza, egli prosegue, a differenza da quello di eccezione, che comprende poteri indeterminati, «include soltanto i poteri finalizzati allo scopo predeterminato di rientrare nella normalità» e tuttavia, concede subito dopo, tali poteri «non possono essere specificati preventivamente». Non è necessaria una grande cultura giuridica per rendersi conto che, dal punto di vista della sospensione delle garanzie costituzionali, che dovrebbe essere l’unico rilevante, fra i due stati non vi è alcuna differenza.
L’argomentazione del giurista è doppiamente capziosa, perché non soltanto introduce come giuridica una distinzione che non è tale, ma, per giustificare a ogni costo lo stato di eccezione decretato dal governo, è costretto a ricorrere a argomentazioni fattuali e opinabili che esulano dalle sue competenze. E questo è tanto più sorprendente, dal momento che dovrebbe sapere che, in quello che è per lui soltanto uno stato di emergenza, sono stati sospesi e violati diritti e garanzie costituzionali che non erano mai stati messi in questione, neppure durante le due guerre mondiali e il fascismo; e che non si tratti di una situazione temporanea è affermato con forza dagli stessi governanti, che non si stancano di ripetere che il virus non solo non è scomparso, ma può riapparire a ogni momento.
È, forse, per un residuo di onestà intellettuale, che, alla fine dell’articolo, il giurista menziona l’opinione di chi «non senza buoni argomenti, sostiene che, a prescindere dal virus, il mondo intero vive comunque più o meno stabilmente in uno stato d’eccezione» e che «il sistema economico-sociale del capitalismo» non è in grado di affrontare le sue crisi con l’apparato dello stato di diritto. In questa prospettiva, egli concede che «l’infezione pandemica del virus che tiene in scacco società intere sia una coincidenza e un’opportunità imprevista, da cogliere per tenere sotto controllo il popolo dei sottomessi». Ci sia lecito invitarlo a riflettere con più attenzione allo stato della società in cui vive e a ricordarsi che i giuristi non sono soltanto, come sono purtroppo ormai da tempo, dei burocrati a cui incombe soltanto l’onere di giustificare il sistema in cui vivono.

30 luglio 2020
Giorgio Agamben