La teoria (tipicamente kelseniana) in base alla quale il diritto non è che norma - regola di condotta - è imperante, quasi universalmente professata, «ma ciò, come è naturale, non esclude che essa non possa e non debba esser superata, mettendo in evidenza qualche altro aspetto del diritto, più fondamentale e, soprattutto, antecedente, sia per le esigenze logiche del concetto sia per l'esatta valutazione della realtà in cui il diritto si estrinseca». E questo anche alla luce del «fatto che da tutti si sente e si confessa che il concetto del diritto non ci è ancora perfettamente chiaro». Così scriveva nel 1918 l'allora ordinario di diritto amministrativo Santi Romano, futuro presidente del Consiglio di stato, accademico d'Italia e socio dell'Accademia dei Lincei. Secondo Paolo Grossi - insigne storico del diritto e già presidente della Corte costituzionale - con Santi Romano «sembra quasi che il giurista si sia finalmente messo sul naso un occhiale adeguato: prima, a occhio nudo, tutto gli sembrava semplice, fatto di pochi elementi essenziali, di poche linee portanti, e il disegno pareva netto, nitido, scabro; dopo, nella messa a fuoco del nuovo occhiale, tutta una realtà nascosta, sconosciuta e misconosciuta, è emersa come per prodigio dal suo sguardo». L'ordinamento giuridico è un testo denso, spigoloso, pensoso, che fotografa e profetizza la crisi dello stato, del parlamentarismo e del panlegalismo. Dopo aver confutato con acribia ed eleganza l'equiparazione tra diritto e norma, nonché i caratteri (obbiettività e sanzione giuridica) in cui la norma si sostanzierebbe, principia la pars construens individuando i caratteri essenziali del diritto nella socialità (ciò che non esce dalla sfera individuale del soggetto non è diritto ovvero ubi ius ibi societas, non c'è società senza il fenomeno giuridico ovvero ubi societas ibi ius) e nell'ordine sociale. «L'ordine sociale che è posto dal diritto non è quello che è dato dall'esistenza, comunque originata, di norme: esso non esclude tali norme, anzi se ne serve e le comprende nella sua orbita, ma, nel medesimo tempo, le avanza e le supera. Il che vuol dire che il diritto, prima di essere norma, è organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante». Il diritto si svincola dallo stato, creando una pluralità di ordinamenti giuridici: «La così detta crisi dello stato moderno implica la tendenza di una serie grandissima di gruppi sociali a costituirsi ciascuno una cerchia giuridica indipendente» ne consegue che «ogni forza che sia effettivamente sociale e venga quindi organizzata, si trasforma per ciò stesso in diritto». E così è ordinamento giuridico tanto lo stato, quanto la chiesa, quanto un'organizzazione criminale.