Recensioni / Diritti di Natura

Non c'è dubbio. Tra i primi compiti che ci lascia la pandemia c'è quello di ricostruire un rapporto positivo con una natura offesa e violata dall'uomo. Tutelare l'ambiente, proteggere la biodiversità, fronteggiare la crisi climatica. Ciò detto, non tutto è risolto. Intanto - è una costatazione ovvia - anche i virus, come gli uragani e i terremoti, fanno parte della natura. Ma soprattutto il significato di questa passa pur sempre per l'interpretazione dell'uomo. Che non è stata sempre la stessa. Anzi nulla come l'idea di natura ha avuto, nel corso della storia, uno statuto ambivalente. Da un lato la concezione dei diritti naturali, poi diventati diritti umani, ha significato uguaglianza di condizione contro ogni pregiudizio etnico e razziale. Dall'altro la nozione di natura è stata usata per legittimare il potere religioso, e anche politico, tramite la repressione di ciò che è stato definito per secoli "contro natura".
Questo groviglio di problemi è l'oggetto di un libro prezioso, proprio perché apparentemente inattuale, intitolato L'istituzione della natura, edito da Quodlibet per la cura e con una postfazione di Michele Spanò. Esso è composto di due saggi, convergenti sul medesimo tema, del grande storico del diritto romano, di recente scomparso, Yan Thomas e dello studioso di storia medioevale Jacques Chiffoleau. Il primo esamina il rapporto tra diritto civile e natura nella Roma antica. Diversamente da quanto tramandato dalla tradizione stoica e ciceroniana, i giuristi romani non considerano la natura fonte di diritto. Ciò vuol dire che quello che è contrario alla natura, come ad esempio la schiavitù, non è perciò considerato illegittimo. La natura può costituire un ostacolo fisico, o biologico - per esempio un padre non può essere più giovane del figlio o una donna partorire insieme dieci gemelli - ma non un vincolo legale o morale. L'incesto è un crimine rispetto alla consuetudine e alla legge, ma non un atto contro natura. Le istituzioni giuridiche romane non devono conformarsi a un ordine trascendente come quello naturale. Al contrario, il diritto può adoperare il concetto di natura per i propri scopi, come emancipare un uomo nato schiavo o sottrarre alcuni beni, definiti "comuni", all'appropriazione da parte dei privati.
Tutto cambia col passaggio alla stagione medioevale, pervasa di teologia cristiana. E allora che si afferma l'esistenza di pratiche contro natura. Il passaggio di paradigma, rispetto al mondo romano, è determinato dal presupposto che a creare la natura sia stato Dio, E che dunque essa non fa che tradurre, nella vita umana, i suoi voleri. Fin dal periodo finale dell'impero romano, quando ormai il cristianesimo diventa religione di Stato, gli atti contro natura - a partire dalla sodomia - cominciano a occupare un posto di rilievo nelle legislazioni penali. Indagati, condannati e puniti con rara ferocia che si protrarrà fino ai roghi della Santa Inquisizione.
Naturalmente l'interdetto non si limita alle pratiche sessuali ritenute innaturali, ma investe l'intero ambito della fede - con accuse di idolatria ed eresia, il tutto in difesa di una natura identificata col suo Creatore. In causa, in questa crociata a favore di una natura santificata, non è solo l'onnipotenza divina, ma anche il potere del sovrano. È l'ordine naturale che legittima la successione dinastica al trono e l'obbedienza dei sudditi, come anche l'ostilità ad eretici, ebrei, musulmani.
Certo, a partire dal XVI secolo, il diritto naturale frena lo sviluppo dell'assolutismo, definendo limiti che neanche il sovrano può varcare. Ma nel complesso il paradigma di natura svolge un ruolo di conservazione. Tanto da giustificare l'esclamazione di Nietzsche ne La gaia scienza: «Quando finiremo di star circospetti e in guardia? Quando avremo del tutto sdivinizzato la natura!».
E allora? Per riprendere le considerazioni iniziali, come comportarci oggi nei confronti della natura? E che rapporto essa istituisce col diritto? Da tempo la sensibilità ecologica - la critica alla centralità dell'uomo nell'universo - ci impone un nuovo atteggiamento verso la natura. Ma il libro di Thomas e Chiffoleau ci invita a diffidare di un integralismo naturalistico speculare all'integralismo antropologico. Il diritto della natura al rispetto non si afferma attribuendo personalità giuridica a fiumi e monti, come pure è accaduto, ma al contrario integrando uomo e natura all'interno della stessa forma di vita.
Come la filosofia contemporanea ha da tempo iniziato a fare, si tratta di rompere la relazione esclusiva tra diritto e persona, includendo nella protezione giuridica ecosisterni, ambienti vitali, soggetti collettivi finora non considerati soggetti di diritto. Naturalmente senza abbassare la guardia sui diritti individuali, ma ricollocandoli all'interno di una rete di relazioni naturali e sociali.